50/1993, con il quale è stata autorizzata la possibilità di esercitare la mobilità venatoria con autorizzazioni automatiche nei confronti della selvaggina migratoria.
174 del 2017, con la quale la Corte aveva indicato alcuni parametri indispensabili perché sia da considerarsi legittima la mobilità venatoria.
19 – bis alla legge regionale che regola l’attività venatoria, la l.