Con la risposta n°197 del 20 aprile, l’Agenzia delle entrate ha analizzato un caso specifico relativo alla verifica di cui al 2° punto elenco ossia l’attività da esercitare per la quale si richiede l’applicazione del 5% non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolte.
L’istante, residente da più di tre anni in un Paese estero, dove svolge l’attività di designer con partita Iva estera, dichiara di voler trasferire la propria residenza in Italia, per qui continuare l’esercizio della stessa attività a servizio dei medesimi clienti esteri.