Il pegno rotativo si distingue da quello ordinario, poiché in esso si dà la possibilità (tramite un patto contenuto nell’atto costitutivo), di sostituire le cose originariamente oggetto del pegno con altre cose, senza dover di volta in volta rinnovarne la costituzione (da qui la definizione di “rotativo”).
Nel dettaglio la norma espressamente recita che “I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri”.