L’usucapione si configura come una delle ipotesi per acquisire un diritto sui beni immobili a titolo originario (quando non vi è proprietario di un bene e non si sa chi sia) ed è disciplinata dall’articolo 1158 del codice civile, e seguenti, dove si legge che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per vent’anni”.