Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" e /o del contributo "Sostegni-bis alternativo" a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro Per quanto riguarda il contributo "Sostegni", possono fare domanda i soggetti che abbiano registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019 Per usufruire dei benefici del "Sostegni-bis alternativo", il calo del fatturato deve essere di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 Come si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il contributo non spetta ai soggetti la cui attività e la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, nonché agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e le alle società di partecipazione La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 13 dicembre 2021.